Legittimo il licenziamento se l’infermiere rifiuta di chiudere la finestra al paziente. Ecco perché
La vicenda
L’infermiera, occupata presso una Casa di Cura, ricorre contro quest’ultima, chiedendo di rendere nullo il licenziamento e di essere reintegrata sul posto di lavoro. L’infermiera era stata più volte raggiunta da diversi provvedimenti disciplinari, fino all’ultimo che le intimava il licenziamento in tronco.
Alla ricorrente veniva contestato di essersi rifiutata di svolgere mansioni che non erano ricomprese nel proprio livello di inquadramento, ovvero chiudere le finestre ed accompagnare i pazienti ai servizi igienici. Mansioni rivolte all’assistenza diretta, che la Casa di cura per la quale lavorava, aveva detto fossero stati solo marginali ed occasionali.
Decisione del Tribunale
Secondo il giudice, anche se le condotte apparentemente non appaiono gravi, ovvero quella di non chiudere una finestra o di accompagnare un paziente ai servizi igienici, bisogna tener conto della gravità che invece questi comportamenti determinano su soggetti vulnerabili, che proprio per la loro condizione sono affidati alle cure della struttura in cui vengono ricoverati. Particolare l’episodio paziente affetta da insufficienza respiratoria, a cui l’infermiera non ha chiuso la finestra, nonostante la paziente fosse infreddolita e la temperatura esterna potesse contribuire a cagionarle un ulteriore pregiudizio alla salute. Ed ancora, il rifiuto dell’infermiera ad accompagnare ai servizi igienici una paziente che aveva subito una sincope e per la quale c’era una specifica consegna agli infermieri, che venisse accompagnata ai servizi. Il rifiuto dell’infermiera è grave perché contravviene alla consegna e perché ingenera in una persona debole un sentimento di incertezza e mortificazione.
Per queste ragioni il giudice legittima il licenziamento.