Legge Gelli operativa. Primo caso all’ASUR Marche area vasta 5
Dal primo aprile è operativa la Legge 24/2017, i primi effetti pratici della sua applicazione si sono manifestati in questi giorni a dei dipendenti dell’ASUR Marche area vasta 5 S. Benedetto – Ascoli Piceno.
Si tratta di un atto di citazione per un contenzioso legale che ai sensi dell’art.13 della L.24/2017, è stato inviato dall’Azienda Sanitaria Regionale, agli esercenti delle professionisti sanitarie individuati dal Direttore responsabile come soggetti coinvolti nella vicenda ascritta agli atti.
Il ricorso legale nei confronti dell’Azienda Sanitaria e dei professionisti sanitari, riguarda fatti risalenti al 2011 ed è stato promosso dai familiari di una vittima, deceduta secondo quanto da loro esposto, per gravi ritardi dei soccorsi.
Nell’atto di citazione depositato presso il Tribunale di Ascoli Piceno, agli esercenti sanitari coinvolti è rilevata una responsabilità in ….” comportamenti commissivi ed omissivi, per qualsiasi elemento soggettivo, sia esso dolo o colpa, e come tale per imprudenza, negligenza o imperizia, comunque tale da condurre all’evento morte….”.
In merito alla responsabilità Infermieristica, interessanti gli assunti riportati che evidenziano gli sviluppi giurisprudenziali attribuiti a questa specifica professionalità…” La responsabilità infermieristica non è limitata al mero garantire la corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche, bensì trova il suo significato più ampio nel discendere dall’essere un professionista in qualunque ambito e contesto di esercizio. La responsabilità infermieristica è una conseguenza della specificità della professione, cioè dell’assistenza intesa come capacità dell’infermiere di assicurare e garantire ad ogni utente il miglior livello di assistenza possibile in relazione ai suoi bisogni.
Per mero fine illustrativo, la responsabilità infermieristica può essere distinta in clinico-assistenziale e in gestionale-organizzativa.
La responsabilità clinico-assistenziale si identifica nella partecipazione all’identificazione dei bisogni di salute della persona, nel formulare i relativi obiettivi, nel pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico e nel garantire la corretta applicazione delle prestazioni diagnostico-curative.
La responsabilità gestionale-organizzativa invece,….consiste nell’utilizzare metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. Questo per garantire all’assistito il riconoscimento delle sue priorità assistenziali (raccolta dati e pianificazione), le migliori prestazioni possibili (interventi e strumenti per poterli attuare) e la verifica, in itinere e finale, dei risultati raggiunti in base agli obiettivi predeterminati (valutazione). Quest’ultimo punto deve essere applicato sia ai risultati relativi all’organizzazione e all’efficienza del sistema di erogazione dell’assistenza, riguarda dunque il metodo, il criterio con cui si esplica l’attività clinico assistenziale. La responsabilità civile dell’infermiere riguarda quindi l’obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile per una condotta illecita che abbia provocato un danno. Si ha quindi l’obbligo di risarcire il danno eventualmente cagionato dal sanitario nell’esercizio della sua professione…..”
In conclusione, gli attori ricorrenti, il marito della vittima e i due figli chiedono per il presunto danno subito, un risarcimento complessivo di circa 900.000 Euro.
Chiamata in giudizio l’Azienda, saranno ora i giudici a stabilire il nesso causale e le effettive “colpe o dolo”, imputate ai professionisti.
Intanto i professionisti, alcuni dei quali iscritti al sindacato NurSind, hanno espresso in via informale sui fatti circostanziati, la loro aderenza alle procedure e linee guida scientifiche nella gestione del caso, che saranno comunque oggettivamente esaminati dalla Corte.
I professionisti sanitari iscritti Nursind sono già tutelati e assicurati secondo la previsione della L.24/2017 e nel caso sia dimostrata una propria responsabilità professionale, l’assicurazione obbligatoria attiva, provvederà ai dovuti eventuali risarcimenti secondo quanto stipulato dalla normativa “Gelli”.
Tra le misure attive, quella ad esempio applicata nel caso sopra descritto, la legge infatti stabilisce precise temporalità da rispettare:
- Entro 10 giorni, le strutture sanitarie devono comunicare immediatamente l’avvio di una controversia ai professionisti sanitari implicati, pena la perdita del diritto di agire in rivalsa, laddove dovessero emergere profili di coinvolgimento del sanitario non avvisato tempestivamente.
- L’eventuale azione di rivalsa sul risarcimento realizzato dall’azienda, contro il sanitario responsabile per dolo o colpa grave del danno, è possibile solo entro un anno dal risarcimento e per massimo tre annualità retributive lorde.
- Le aziende sanitarie devono fornire entro sette giorni dalla richiesta degli interessati (attori ricorrenti), la documentazione sanitaria disponibile e le informazioni sulla vicenda clinica del richiedente, il sollecito di eventuali integrazioni entro 30gg.