Infermieri in sciopero il 23 febbraio 2018. Domande e risposte
La Costituzione Italiana all’art. 40, identifica lo sciopero come un DIRITTO del lavoratore. E’ una forma di protesta legittimamente normata, che si realizza con l’astensione collettiva dal lavoro. Costituzione Italiana art.40: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Prima della promulgazione della Costituzione,22 dicembre 1947 lo sciopero, era considerato un delitto. Il diritto allo sciopero è una conquista di libertà sofferta, storicamente raggiunta nel ventesimo secolo, nei paesi industrializzati, anche con il sangue di molti lavoratori subordinati che reclamavano, dignità, giustizia e condizioni migliori di lavoro.
I professionisti infermieri in Italia, hanno di rado utilizzato questo strumento di protesta. Il primo sciopero degli infermieri è stato dichiarato il 03 novembre del 2014, vedi: http://www.infermieristicamente.it/nursind-il-3-novembre-sciopero-nazionale-degli-infermieri/ e la rassegna stampa http://www.infermieristicamente.it/rassegna-stampa-sciopero-infermieri-del-3-novembre-2014/
Per agevolare la partecipazione allo sciopero degli infermieri è utile chiarire alcuni elementi e rispondere alle domande più frequenti. Riferimenti normativi: Accordo Nazionale 25/09/2001 Regolamentazione del Diritto allo Sciopero del SSN, idoneità della Commissione di Garanzia delib. 01/55 del 13/12/2001.
DIRITTO ALLO SCIOPERO DEGLI INFERMIERI
1. Devo comunicare preventivamente la personale adesione allo sciopero?
NO. Mai preventivamente. Occorre comunicare la propria volontà di aderire allo sciopero solo successivamente, se l’Azienda ha inserito il proprio nome nell’elenco dei dipendenti che devono garantire i contingenti minimi. Infatti l’Azienda entro 5 giorni dalla data dello sciopero ha l’obbligo di individuare i dipendenti “ESONERATI DALLO SCIOPERO”, che devono garantire il servizio per quel giorno.
2. Se mi arriva la comunicazione di ESONERO allo SCIOPERO e desidero partecipare allo sciopero, cosa devo fare?
Basta COMUNICARE ENTRO 24 ORE dal ricevimento dell’ordine di prestare servizio, una comunicazione all’azienda della volontà di aderire allo sciopero e quindi di essere sostituito (FAC-SIMILE ALLEGATO).
L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente.
3. L’azienda deve comunicarmi che ha trovato la sostituzione?
SI. l’azienda deve comunicare al dipendente di averlo sostituito oppure di non averla trovata. Quindi dichiarare la possibilità di esercitare o meno il proprio diritto allo sciopero.
Se l’Azienda non risponde alla nostra richiesta di adesione allo sciopero, (vedi risposta 2 e FAC-SIMILE richiesta allegata), si consiglia di andare a lavorare e eventualmente di contestare in seguito l’abuso compiuto dall’azienda, rivolgendosi ai delegati sindacali NurSind.
4. Se sono costretto a lavorare il giorno di sciopero con il contingente ridotto, cosa posso fare?
Il Sindacato NurSind ha formalizzato alla Commissione di Garanzia, alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri interessati, le prestazioni assistenziali non necessarie in caso di sciopero del personale infermieristico. Le stesse Istituzioni non hanno rilevato alcuna problematica pertanto:
il personale contingentato è tenuto a svolgere le attività attinenti al proprio profilo per le sole “prestazioni indispensabili” relative all’assistenza sanitaria d’urgenza per cui i “contingenti minimi” sono stati definiti. E’ richiesta la comunicazione alla O. S. dichiarante lo sciopero nazionale di eventuali procedure difformi dalla presente determinazione.
Non rientrano, per questa ragione, come prestazioni indispensabili le seguenti attività, da cui gli infermieri sono esonerati il giorno dello sciopero:
- l’esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di routine, non urgenti. Si ritiene che la programmazione ordinaria non debba essere predisposta;
- l’assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati, rinviabili e non urgenti. Ogni programmazione di elezione non dovrebbe essere predisposta, come ad es. l’esecuzione del “giro medico” in quanto effettuabile dal personale dirigente anche senza la presenza dell’infermiere.
Il personale infermieristico in ogni caso garantirà la corretta somministrazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non deferibili nel tempo.
Allegato
DIRITTO ALLO SCIOPERO INFERMIERI.pdf
Allegato FAC-SIMILE