Comunicati

Infermieri. Dal licenziamento alla comunicazione della malattia. Ecco tutte le sentenze sull’uso di Whatsapp

Così come Facebook, whatsapp entra sempre più nei processi in tribunale, messaggi personali o chat di gruppo possono dar luogo a procedimenti disciplinari o a licenziamenti.

L’orientamento giuridico tiene sempre più in considerazione le chat come prove documentali prodotte, anche quando il datore di lavoro non è tra i destinatari.Le conversazioni wathsapp possono essere utilizzate sia dal datore di lavoro come prove per avviare un procedimento disciplinare, sia dal lavoratore per dimostrare l’esistenza di un’attività di tipo subordinato o comunicare l’assenza per la malattia.Nel bene o nel male assumono un valore dirimente ed in genere alla difesa prevale su quello alla riservatezza.Infatti se da una parte l’articolo 616 del Codice Penale protegge l’inviolabilità della corrispondenza e ne punisce la rivelazione senza giusta causa, dall’altra, la regola alla segretezza può essere derogata dal legittimo interesse invocato, in virtù del nuovo regolamento sulla privacy che, permette il trattamento dei dati personali, anche senza il consenso dell’interessato.

Vediamo quando la Giurisprudenza si è espressa in merito.

Licenziamento

  • Tribunale di Bergamo, sentenza 7 giugno 2018, n424

Licenziato il dipendente che, in una chat di gruppo, fomentava gli altri dipendenti a boicottare l’attività produttiva.

  • Tribunale di Vicenza, sentenza 14 Dicembre 2017, n 778

La chat, nel caso specifico, tra colleghi medici di un pronto soccorso, recapitata al dirigente, da un collega “spione”, è valsa per legittimare la sanzione disciplinare.

Prova del lavoro subordinato

  • Tribunale di Torino, sentenza del 15 gennaio 2018, n55

I messaggi della chat, contenenti foto atte a dimostrare l’esistenza del lavoro subordinato, possono essere prova in tribunale, dell’attività svolta.

Assenza malattia

  • Tribunale di Roma, sentenza del 30 settembre 2017, n8802

Il lavoratore può informare il datore di lavoro, tramite chat, dell’assenza per malattia. Il suo invio può essere più efficiente di una raccomandata a/r, perché la doppia spunta può dare informazioni su ora di consegna e lettura.

Orario di lavoro

  • Tribunale di Lecce, ordinanza 11 aprile 2017, n18452

Il datore di lavoro può vietare ai dipendenti di “chattare” o di postare sui social network, durante l’orario di lavoro, senza sentire le associazioni sindacali.

E’ legittimo pretendere che le energie del lavoratore siano rivolte all’attività lavorativa.

da il Sole24ore