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Decreto mobilità volontaria. On. Daniela Cardinale: opportuno da parte del governo valutare modifica.

Interrogazione a risposta in commissione da parte dell’Onorevole Daniela Cardinale, al Ministro della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli, ed al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per proporre la modifica dell’attuale decreto in tema di mobilità volontaria per gli Infermieri.

Proposta avanzata anche dal Sindacato delle Professioni Infermieristiche NurSind, in un incontro istituzionale avvenuto in parlamento (qui) con diversi esponenti politici, basato sulla proposta di modificare l’attuale decreto legislativo in tema di mobilità volontaria che, allo stato attuale, relega alle aziende cedenti la possibilità di concedere o meno il nulla osta al dipendente richiedente.

Premesso che:
– Con la L. 114/2014 all’art. 4, in materia di mobilità volontaria e obbligatoria viene ad essere modificato l’art. 30 del dlgs 165/2001 che al comma 1 prevede: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.…”
– Per quanto di interesse del comparto sanità, fino ad agosto 2014, la mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi era disciplinata dall’art. 19 del CCNL integrativo del 20/09/2001;
– Per quanto concerne la conseguenze la categoria infermieristica, con la L. 114/2014 viene a decadere il valore dei commi 2 e 3 dell’art. 19 del CCNL per cui per l’acceso alla mobilità era sostanzialmente necessario solo il nulla osta dell’amministrazione ricevente lasciando un massimo di 3 mesi all’amministrazione cedente quale tempo per ricercare un eventuale sostituto scorrendo le graduatorie di concorso;
– Diventa quindi necessario anche il nulla osta dell’amministrazione cedente che può essere negato perché non più legato alla sua sostituzione con il preavviso di un mese come disposto dal comma 2 del CCNL;
– Inoltre vi è da chiarire anche la questione in merito ai “vincitori dei concorsi” in base alla quale bisogna capire se debbano intendersi come “vincitori” tutti gli idonei posti in graduatoria utile e non solo i vincitori dei posti messi a bando e se tale norma possa essere rivendicata dal lavoratore in caso di ordine di spostamento di sede;
– Secondo le organizzazioni sindacali di categoria l’istituto della mobilità, con l’obbligo di nulla osta da parte dell’amministrazione cedente appare privo di significato e non usufruibile dal lavoratore;
Si chiede pertanto di sapere se il Governo intenda verificare le criticità evidenziate in premessa e se non ritenga opportuno valutare l’opportunità di modificare tale disciplina eliminando la richiesta di nulla osta da parte della amministrazione cedente considerata la peculiarità del settore infermieristico che rischia di vedere ulteriormente ridimensionata la propria sfera di diritti in ambito professionale.