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D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011. Ecco cos’è il Congedo per cure e a chi spetta

I lavoratori mutilati e invalidi civili a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, a normarlo l’articolo 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011.

Questo tipo di congedo può essere utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure (per esempio fisioterapiche, oncologiche, ecc..).

Il congedo per cure non è specificamente finalizzato allo svolgimento di visite mediche ma ad effettuare particolari cicli di cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) che presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo medico specialistico.

Anche in considerazione di questo, riteniamo che in tale congedo non possano essere comprese terapie domiciliari “tout court”, ad esempio di tipo farmacologico, diverso sarebbe invece il caso di una eventuale terapia di tipo fisioterapico che, seppur erogata presso la propria abitazione, potrebbe essere certificata e verificata anche dal personale che la effettua.

I dipendenti pubblici e privati possono usufruire del congedo per cure con le modalità di seguito esplicate:

 

  • il congedo, che non può superare i trenta giorni l’anno, può essere fruito anche in maniera frazionata;
  • il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (art. 7 – comma 2 del D.Lgs 119/2011);
  • la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia;
  • l’effettuazione delle cure deve essere documentata.
  • il congedo per cure non è frazionabile ad ore.

 

Periodo di comporto

Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto. Già in precedenza il Ministero del Lavoro era intervenuto ripetutamente su questo punto chiarendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto “ulteriore”, nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

Retribuzione

I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 – comma 3 del D.Lgs n. 119/2011).

Il congedo per cure non è indennizzabile dall’INPS e rimane a carico del datore di lavoro (Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risposta ad interpello della Confartigianato di Prato in data 5 dicembre 2006).

 

Come richiedere il congedo per cure e a chi rivolgersi per il rilascio della certificazione medica

Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando:

 

  • la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%;
  • la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea che è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il S.S.N. e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica.

 

Il sabato e la domenica

Relativamente invece al conteggio dei giorni di sabato e domenica, riteniamo che questi non vadano conteggiati come giorni di congedo, se non esplicitamente compresi nel certificato della struttura presso la quale si sono svolte le cure.

 

 

Fonte: Inail