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Contratto e Mobilità compensativa. Ecco i chiarimenti in una nota dell’Aran

Stante a quanto si legge sul nuovo CCNL in tema di mobilità compensativa, l’articolo 52 che la regola, ha reso inefficace il precedente art.21 del CCNL 10/04/2004 che consentiva la mobilità per scambio compensativo e disapplica al c.3 la disposizione all’art.19 del CCNL del 20/09/2001.

L’articolo scritto male, lascia perplessi e ha dato adito a diverse interpretazioni, delle quali la più condivisa è quella relativa all’impossibilità di poter accedere alle procedure per lo scambio tra dipendenti di aziende sanitarie.

Cosa dice l’articolo 52 del CCNL 2016-2018

L’art. 52 del nuovo CCNL rimandando all’art.30 del D.lgs 165/2001( Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Il trasferimento e’ disposto   previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.    

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. ).

E sottolineando ai successivi commi:

2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;

b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;

c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;

f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.

  1.  E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi).

I chiarimenti dell’Aran

La clausola di cui all’art. 52 del CCNL 2016-2018 del personale del comparto, ha solamente “integrato” i criteri che disciplinano la mobilità volontaria dettati dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale, tra l’altro al comma 2.2, prevede che “sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi l e 2”.

Lo stesso articolo del nuovo CCNL, al comma 3, ha espressamente disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20.9.2001.

Si deve pertanto ritenere che tale disapplicazione abbia determinato anche la conseguente inapplicabilità dell’art. 21, comma 5, del CCNL del 19.4.2004 il quale prevedeva che “Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tutt’ora consentita la mobilità a compensazione – all’interno del comparto – fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’ azienda o enti interessati.”

Peraltro, anche a prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale, la mobilità “per interscambio” o “per compensazione” sembra possa ancora avere luogo, sulla base delle disposizioni dettate dal predetto art. 30 del D. Lgs.vo 165/2001, secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27/03/2015.