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Congedo parentale, primi 30 giorni diritto a retribuzione 100 per cento?Vediamo come

Sappiamo tutti con certezza che sino a poco tempo fa i primi 30 giorni di congedo parentale al 100% della retribuzione, cumulativamente tra i 2 genitori, possono essere fruiti entro il compimento del sesto anno del bambino.Nuove norme, adesso, sembrerebbero poter estendere la fruizione dei primi 30 giorni al 100% della retribuzione, fino al compimento del 12esimo anno di età del bambino.

 

Cosa dice l’ARAN in merito? Orientamento CSAN105

Quesito: I dipendenti hanno diritto alla retribuzione al 100% per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti sino al compimento dei 12 anni da parte del bambino alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs 151/2001 per effetto del D.Lgs 105/2022?

 

Parere Aran:

Si deve evidenziare che gli orientamenti applicativi della scrivente Agenzia AIV303 e SAN272 risalivano al 2016 e vanno pertanto, ad oggi, riformulati come segue alla luce delle notevoli modifiche apportate agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001 con l’entrata in vigore del D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105.

Si tenga infatti presente che l’art. 45, comma 3, del CCNL 2016-2018 del comparto sanità e l’art. 44, comma 3, del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, nel prevedere un trattamento di maggior favore rispetto a quello disposto dall’art. 34 del D.Lgs 151/2001, effettuano un rinvio dinamico all’art. 32, comma 1, (in combinato disposto con l’art. 34) del D.Lgs 151/2001 recependone pertanto le modifiche apportate anche dal recente D. Lgs del 30 giugno 2022 n. 105 che, a seguito della novella, consente l’erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo di congedo di nove mesi da fruirsi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Lo stesso art. 34, comma 3, ora prevede che, nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 (dello stesso art. 34), tale indennità può essere erogata, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, solo a condizione che il reddito individuale del lavoratore sia inferiore ad un determinato parametro indicato nella stessa norma.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore delle ultime modifiche legislative sopra citate, ovvero dal 13 agosto 2022, il maggior beneficio contrattuale, che si colloca nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 (in combinato disposto con l’art. 34) del D.Lgs. n. 151 del 2001 e smi, per le lavoratrici madri e/o per i lavoratori padri, potrà essere erogato per i primi trenta giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente…, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Fonte: Infermieristicamente.it del 28/02/23 a cura di Giuseppe Romeo