Congedo mestruale: 2 giorni al mese retribuiti al 100 per cento. Cosa prevede la proposta di legge
l 16 febbraio 2023 il Parlamento spagnolo, per la prima volta nell’occidente, ha approvato un pacchetto di misure, ovvero “la Legge organica per la tutela dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell’interruzione volontaria della gravidanza” che contiene un articolo che introduce il congedo mestruale sovvenzionato dallo Stato, con certificato medico, per chi soffre di mestruazioni dolorose.
Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, Cina e Giappone sono gli unici Paesi nel mondo che garantiscono alle donn il diritto di un congedo dal lavoro durante i giorni di ciclo mestruale.
Ed in Italia? Se nelle amministrazioni pubbliche, si è da poco aperto il dibattito, nel privato, alcune aziende virtuose, garantiscono il diritto retribuito alle donne, durante il periodo mestruale. Si tratta l’azienda di spedizioni veneta Ormesani ha deciso autonomamente di introdurre il congedo mestruale nel proprio welfare. Da settembre 2022 è garantito, per le loro dipendenti, un giorno al mese di assenza retribuito al 100%, senza la necessità di un’autorizzazione o di un certificato medico. L’idea è arrivata grazie a un’altra azienda, la Traininpink, che ha introdotto per prima in Italia il congedo mestruale per le proprie dipendenti.
Per quanto riguarda il dibattito politico, Alleanza Verdi e Sinistra hanno da poco presentato, una nuova proposta di legge in materia di congedo mestruale.
La proposta si compone di tre articoli.
Articolo1. Prevede l’istituzione del congedo mestruale scolastico: fino a due giorni al mese di assenze giustificate per le studentesse che soffrono di dismenorrea, in deroga al vincolo di frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale previsto dalla legge nazionale, assenze che non incideranno sul monte ore massimo consentite. Per usufruire del congedo le studentesse dovranno presentare un certificato medico all’inizio dell’anno scolastico e servirà comunque la giustificazione.
Articolo 2. Istituisce il congedo mestruale lavorativo che, previo certificato medico, consentirà alla lavoratrice di usufruire di massimo due giorni al mese, con indennità pari al 100% della retribuzione. I giorni di congedo non possono essere equiparati ad altre cause di assenza dal lavoro, a partire dalla malattia. Il diritto si applica ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato, determinato ovvero a progetto.
Articolo 3. Prevede l’inserimento dei contraccettivi ormonali tra i Lea, con l’adozione di apposite linee guida per la loro distribuzione gratuita nelle farmacie, previa prescrizione su ricetta medica.
Fonte: Infermieristicamente.it del 24/02/2023 a cura di Maria Luisa Asta