CHIARIMENTI SULLA MODALITA’ ESPLETAMENTO VISITE DEL MEDICO COMPETENTE
A seguito di alcune segnalazioni, si fa presente quanto contenuto nell’interpello N° 14/2016 riguardante l’art. 12 del D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 che risponde al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, l’interpello risponde ai seguenti quesiti:
1. “su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa”;
2. “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro”.
Risponde la commissione per gli interpelli del Ministero:
Al riguardo va premesso che l’art. 18, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria…”.
Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il datore di lavoro vigili “affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
L’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. …”.
Infine l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il
lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo
impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato
orario di lavoro (vedi al riguardo anche interpello sicurezza n. 18/2014).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)
In pratica, qualora il medico competente richiedesse ulteriori esami ed accertamenti, non solo questi devono essere fatti in orario di servizio, o comunque ricondotti ad orario di servizio, ma in caso di necessità di doversi spostare in altro presidio o ambulatorio, questo, oltre ad essere considerato orario di servizio prevede che le spese per gli spostamenti possano venire rimborsate.