Chiarimenti sul permesso retribuito per lutto
Desideriamo fare chiarezza sull’argomento in oggetto, visti i numerosi episodi di controversia a proposito dell’utilizzo dei permessi per lutto.
La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni consecutivi,
utilizzabili entro 7 giorni dal decesso
(e la scelta dei giorni è lasciata al lavoratore, che deve solo previamente comunicarla al datore di lavoro).
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
- del coniuge;
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno, nipote).
Per quanto riguarda gli affini entro il primo grado (genero, nuora, suoceri)