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Dall’anticipo pensione per tutti gli infermieri all’esclusività. Gli emendamenti al Decreto Bollette

Mercoledì 19 aprile, è scaduto il termine per presentare gli emendamenti presso le Commissioni riunite Finanze e Affari Sociali nell’ambito del disegno di legge (AC 1060) di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Le Commissioni dovrebbero riunirsi nuovamente tra il 24-28 aprile e dovrebbero poi concludere definitivamente l’esame del provvedimento nel corso della prima settimana di maggio. Il termine di conversione in legge scadrà il 29 maggio.

 

Di seguito le sintesi di alcune delle proposte emendative presentate, che riguardano il personale infermieristico e medico.

 

SERVIZI MEDICI E INFERMIERISTICI AFFIDATI A TERZI 

10.7. Ciocchetti (FDI): Specifica che il personale terzo a cui sono affidati servizi medici e infermieristici per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico possa essere utilizzato anche nel caso in cui sia verificata l’impossibilità di utilizzare personale in regime di convenzionamento con il SSN.

 

10.10 I Relatori e id 10.11 Furfaro (PD): specifica che i servizi medici e infermieristici affidati a terzi possono essere prorogati in caso di contratti in essere e inoltre sopprime l’inciso che prevede che essi possano essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza – urgenza ospedaliera.

 

10.20 Panizzut (Lega): Le misure previste nel decreto in tema di stretta nel reclutamento di gettonisti non si applicano ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presidi ospedalieri pubblici.

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO  

11.1 Ricciardi (M5S): l’emendamento specifica che le aziende e gli enti del SSN possono ricorrere per il personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza alle prestazioni aggiuntive per un periodo non superiore a 5 giorni e che per carenze che perdurano per un periodo superiore ai cinque giorni lavorativi le aziende procedono al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, e degli OSS, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi.

 

11.2 Loizzo (Lega): in merito all’incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e indennità specifica, l’emendamento prevede che siano incluse nell’incremento anche le prestazioni del personale convenzionato dei medici di medicina generale, la cui tariffa oraria è stabilita nella misura di euro 100 orari lordi. Richiamando l’incremento delle indennità previsto nella manovra per il personale della dirigenza medica e personale del comparto sanità dipendente del Ssn operante nei pronto soccorso, si estende quest’ultimo anche al personale medico operante nell’emergenza sanitaria territoriale.

Dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 120 milioni di euro complessivi, di cui 50 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 240 milioni di euro annui, di cui 100 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

 

11.8 Ciancitto (FDI): prevede che le prestazioni aggiuntive si applichino anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai Presidi di emergenza urgenza e Dea di I e II livello del Servizio sanitario nazionale SSN.

 

TRATTAMENTO PENSIONISTICO INFERMIERI E OSS 

12.01 Quartini (M5S): L’emendamento prevede che il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato è detenuto anche dal personale delle professioni infermieristiche e dagli operatori socio sanitari, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.

 

 

REGIME INCOMPATIBILITA’ RAPPORTO LAVORO SSN 

13.4 Girelli (PD): l’emendamento sostituisce il capoverso comma 1 dell’art. 13 prevedendo che il rapporto di lavoro dei dipendenti del SSN esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza. Inoltre, si prevede che le Aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale destinano una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.  


13.5 Schifone (FdI)
: prevede che il regime di incompatibilità non si applichi – fino al 31 dicembre 2025 – anche per il personale sociosanitario.

 

ATTIVITA’ INTRAMURARIA 

13.03 Lucaselli (FDI): inserisce l’art. 9-bis (Disposizioni in materia di attività – libero professionale intramuraria) con cui si prevede che al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attività intramuraria sia esercitata esclusivamente al di fuori degli orari dedicati all’attività istituzionale programmata, ivi compresa la diagnostica e l’attività di sala operatoria, e non può comportare per ciascun dipendente, un volume  di  prestazioni  superiore  a  quella assicurato per i compiti istituzionali.


ATTI VIOLENZA PERSONALE SANITARIO 

16.2 Ciancitto (FdI): al fine di prevenire gli atti di violenza nei confronti del personale socio-sanitario attraverso l’implementazione di misure che consentano l’eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti, nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità per le attività considerate a elevato rischio, sono installati impianti video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nonché sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all’interno della struttura che all’esterno. Dovrà inoltre essere assicurata è assicurata la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di pazienti in stato di fermo, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti o con comportamenti violenti.

 

Fonte: Infermieristicamente.it