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Permessi personali nel nuovo CCNL

Tutti ricordiamo che il CCNL 2016/2018 all’art 37 aveva istituito dei permessi personali ad ore, per un totale di 18 ore annue, fruibili anche per giornata intera (quindi 3 giorni di assenza per chi aveva un profilo orario di 6 ore/die).

Ma, alla luce del nuovo CCNL 2019/2021 siglato il 2 Novembre 2022, che fine hanno fatto queste 18 ore (o 3 giorni) di permesso? Sono state confermate oppure abolite?

 

Questi permessi, previsti dall’art 37 del precedente CCNL, non richiedevano un foglio giustificativo nè certificazione alcuna, ed andavano fruti entro la fine dell’anno solare, quindi entro il 31 Dicembre, su richiesta del lavoratore.

Orbene, il nuovo CCNL all’articolo 51, CONFERMA  i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari.

Questi permessi, sono quindi assolutamente invariati rispetto al precedente CCNL, consistono sempre in 18 ore, fruibili anche a “giornata intera”, e vanno richiesti dal lavoratore entro il 31 Dicembre, dopo di che vengono azzerati e quindi perduti, per poi ripartire con nuove 18 nell’anno solare successivo.

 

Ma vediamo meglio il nuovo art 51 del CCNL 2019/2021:

Comma 1. Al dipendente, sono concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza necessità di documentazione e/o giustificazione, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per motivi personali o familiari.

 

Comma 2. I permessi orari retribuiti del comma 1:

a) non riducono le ferie;

b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;

c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore (fanno eccezione i permessi fruibili ad ore di cui all’art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001);

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 43 comma 10 (Orario di lavoro);

f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

 

Comma 3. Per i permessi orari del presente articolo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

 

Comma 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

 

Comma 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 37 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) del CCNL del 21 maggio 2018.

 

Fonte : Infermieristicamente.it del 09/02/2023 a cura di Giuseppe Romeo.