Malattia: è giustificato il licenziamento per mancata comunicazione? La sentenza
Non comunicare o comunicare in ritardo l’assenza per malattia è un grave inadempimento nei confronti del datore di lavoro che può costare caro al lavoratore: la sanzione disciplinare può arrivare fino al licenziamento.
Una recente sentenza ( n°26465/2017) della Cassazione ribadisce gli obblighi del lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro riguardo la comunicazione dell’assenza per malattia. Si tratta, infatti, di un preciso obbligo previsto dal CCNL ( art. 9 e 10) la cui inosservanza può portare fino alla sanzione disciplinare massima del licenziamento.
La sentenza in questione sottolinea che la massima sanzione del licenziamento può essere applicata in presenza di un ulteriore elemento: l’aver superato il quarto giorno dall’inizio dell’assenza per malattia.
Il lavoratore deve ricordare che, se per l’invio della certificazione medica, ha a disposizione 48 ore dall’insorgere della malattia, per la comunicazione dell’assenza ciò deve avvenire il prima possibile per dare la possibilità al datore di lavoro di organizzare l’attività lavorativa.
“Il prima possibile” è un termine vago, suscettibile di varia interpretazione, per questo motivo, la legge dà indicazioni precise differenziando la tempistica a seconda del contratto collettivo applicato. Normalmente si deve avvertire prima dell’inizio del turno di lavoro se si lavora in uno di questi settori: telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, gomma/plastica, carta, tessile/abbigliamento/confezioni, grafica /editoria, alimentare. Si deve avvisare invece entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo che ci si assenta per malattia se si lavora nell’autotrasporto; entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo se si lavora presso aziende di autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), legno/arredamento, chimica, calzature. Si può dare l’avviso entro il primo giorno di assenza se si lavora in aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.
Il datore di lavoro può sanzionare il dipendente, anche se il certificato medico è stato inviato nei termini, se questi non ha assolto nei termini previsti l’obbligo di comunicazione. In tutti i contratti, però, è prevista possibilità di fornire al datore di lavoro una giustificazione comprovata dell’ impedimento.
Le ragioni della mancata comunicazione rientrano nei cosiddetti casi di forza maggiore : un incidente, un grave malore, o comunque una patologia che comporti immediati accertamenti o ricovero con conseguente certificazione del personale medico o di polizia, a seconda dei casi.
Qualora non si riesca a giustificare il ritardo, il lavoratore sarà soggetto a sanzione disciplinare che sarà proporzionata alla gravità del ritardo: è evidente che la comunicazione inviata con un leggero ritardo avrà una valutazione diversa rispetto a quella inoltrata con forte ritardo o, addirittura, non inoltrata. Nel caso sorga un contenzioso la valutazione della proporzionalità delle sanzioni applicate è demandata al giudice come è accaduto nel caso riportato.
Fonte: Responsabile civile