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Volterra. Attività demansionante per gli Infermieri del Blocco Operatorio. Interviene IPASVI Pisa.

Il Presidente del Collegio IPASVI di Pisa, Emiliano Carlotti, con una missiva inviata al Direttore del Dipartimento Infermieristico e Ostetrico dell’Azienda USL Toscana NordOvest, Dott.ssa Chiara Pini, ed al Direttore U.O.C. Assistenza Infermieristica e Ostetrica della Zona Valdera Azienda USL Toscana NordOvest, Dott. Andrea Lenzini,  chiede espressamente che sia interrotta l’attribuzione ordinaria di compiti demansionanti agli Infermieri del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero ‘Spedali Riuniti di Santa Maria Maddalena’ di Volterra.

Gentili Dott.ssa Pini e Dott. Lenzini,

questo Collegio ha ricevuto dagli Infermieri che operano nel Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero ‘Spedali Riuniti di Santa Maria Maddalena’ di Volterra la segnalazione che questi, in totale assenza del personale di supporto, sono costretti a svolgere regolarmente compiti demansionanti fra i quali, in particolare, la pulizia dei locali e degli arredi negli intervalli fra i vari interventi chirurgici.

Da quanto riferito non è possibile far ricadere i compiti svolti fra le attività saltuarie rifacendosi all’art.2 della legge n.421 del 1992 che autorizza lo svolgimento delle mansioni inferiori solo in via occasionale e con sistemi di rotazione che non permettano la fossilizzazione della mansione illegittima, perché la saltuarietà ovvero l’eccezionalità non è un evento prevedibile.

Un caso si definisce eccezionale solo  quando è sproporzionato rispetto all’ordinario, perche’  imprevedibile e non atteso per cui si impegnano tutte le forze in campo senza tener conto del ruolo  rivestito. Nel caso in oggetto l’attività demansionante è dettata da una situazione abituale e ben nota di effettiva carenza del personale ausiliario designato allo svolgimento delle mansioni sopra descritte, per cui  per ovviare a questa situazione si rende necessaria una  turnazione interna decisa dallo stesso datore di lavoro.

L’evoluzione della Professione infermieristica avvenuta con D.M. n. 739 del 1994, si è fondata sull’art. 2229 C.C. che colloca  la professione infermieristica  nel novero delle professioni intellettuali  identificandola come locatio operarum. Da tale presupposto deriva che lo svolgimento della professione infermieristica non può esaurirsi in una mera esecuzione manuale di operazioni non connotate da elementi tecnico-scientifici di livello elementare, quali la pulizia degli ambienti che puo’ essere svolta  da soggetti privi di qualifiche  professionali.

Il D.M. n.739 citato, prevede che: “l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica; l’infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali per l’espletamento delle funzioni e si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto”.

L’art. 2103 C.C. è norma inderogabile nel tutelare la conservazione della professionalità del lavoratore; pertanto si ha illegittima dequalificazione ove le mansioni esercitate di fatto, non consentano l’utilizzo delle conoscenze tecniche e capacità acquisite.

In tema di jus variandi del datore di lavoro, il divieto di variazioni in peius opera quando al lavoratore, pur restando inalterata la sua collocazione nella organizzazione gerarchica dell’impresa e la sua retribuzione, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa  tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto all’inquadramento formale, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente e alla declaratoria che lo stesso datore di lavoro certifica nei riguardi del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale.

In ultima analisi, in assenza di una reale urgenza, riteniamo che l’attività in oggetto non debba essere svolta dal personale infermieristico che non può e non deve farsi carico dell’assenza strutturale del personale di supporto.

Per quanto sopra  esposto siamo a chiedere che sia interrotta l’attribuzione ordinaria di compiti demansionanti agli Infermieri del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero ‘Spedali Riuniti di Santa Maria Maddalena’ di Volterra. In attesa di un sollecito riscontro ci è gradita l’occasione per porgerVi i nostri più cari saluti.

Emiliano Carlotti

Presidente Collegio IPASVI Provincia di Pisa