Risposte normativa nuovo orario di lavoro
A due mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa sull’orario di lavoro, sono ancora molte le situazioni in cui la normativa non viene rispettata.
Invitiamo tutti gli iscritti che pensano che sia violata la normativa a contattarci per verificare la possibilità di procedere alle opportune segnalazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro. Ricordiamo che l’azienda ha, ovviamente, dato disposizione ai coordinatori infermieristici di rispettare la normativa.
Molte sono le domande pervenuteci in questo periodo per le quali riassumiamo qui di seguito alcune risposte.
Innanzitutto la risposta a quella che pare essere la maggiore preoccupazione, ovvero, quella sulla copertura assicurativa in caso di sforamento dei limiti orari.
COPERTURA ASSICURATIVA: per quanto riguarda i colleghi assicurati con la polizza consigliata da NurSind (WILLIS) la COPERTURA ASSICURATIVA E’ OPERATIVA ANCHE IN CASO DI SFORAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE.
Invitiamo coloro che non hanno tale assicurazione a verificare se la loro polizza ha nelle esclusioni di copertura il non rispetto dei limiti orari imposti dalla legge
LIMITE MASSIMO ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO: Il limite massimo di lavoro giornaliero è di 12 ore e 50’: il limite massimo di orario di lavoro giornaliero non è 13 ore ma 12 e 50 poiché dopo 6 ore di lavoro è obbligatorio rispettare una pausa minima di 10 min. ai sensi dell’art. 8 D.lgs 66/2003
RIPOSO 1: il riposo fra un turno di lavoro e un altro deve essere di 11 ore.
RIPOSO 2: dopo aver effettuato un’intera turnazione, le ore di riposo debbono essere 35 (11 + 24)
ORARIO MAX SETTIMANALE: l’orario massimo settimanale può essere di 48 ore su una media di 4 mesi. Ma per i restanti mesi deve compensare l’eventuale sforamento oltre le 36 previste.
SALTO DEL RIPOSO: per quanto sopra, è legale il salto di riposo, che tuttavia dovrà poi essere comunque recuperato nel turno successivo.
DOPPIE NOTTI: l’art. 13 della normativa, prevede che il massimo di ore notturne in 24 ore sia 8. Da questo si evince che il riposo dopo aver effettuato un turno di notte deve essere non di 11 ma bensì di 16 ore (24 – 8 = 16) Pertanto, visti gli attuali orari del turno notturno, 21-7, la doppia notte non è legale perché non vi sono fra una notte e un’altra 16 ore di riposo.
Questa situazione si può verificare anche per i colleghi che effettuano le REPERIBILITA’ NOTTURNE: nel caso si sia lavorato 8 ore (fra le 22 e le 6) il cumulo di ore di riposo non dovrà essere 11, ma 16 e quindi potrebbe essere non sufficiente la programmazione del turno istituzionale pomeridiano con ingresso alle 14.
REPERIBILITA’: l’interpretazione corrente è che la chiamata in reperibilità sospende ma non interrompe la consecutività del riposo giornaliero. Tuttavia:
– le ore fatte in reperibilità si sommano alle ore di lavoro istituzionale per arrivare al limite delle 12,50 ore nelle 24 (dal momento della prima timbratura)
– la somma delle ore di riposo effettuate prima della chiamata in reperibilità e quelle dopo prima della ripresa dell’attività lavorativa istituzionale debbono essere 11.
– vedi sopra se effettuate 8 ore notturne.
L’AZIENDA NON HA ANCORA DATO DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE NEI SEGUENTI CASI:
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE MEDICA:
CORSI DI FORMAZIONE
ORARIO AGGIUNTIVO
Tuttavia, in tutti e tre i casi, la normativa prevede che essendo tutto orario di lavoro (anche l’attività formativa aziendale) ci si debba attenere ai limiti di legge.